Al termine degli incontri, viene rilasciata regolare ricevuta che è fiscalmente detraibile.
Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20 del 13/05/11, ha assimilato le prestazioni – di tipo sanitario – dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle del medico ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Si rilascia su richiesta, gratuitamente il certificato di presenza per giustificare assenze dal posto di lavoro